NUOVO STATUTO APPROVATO IL 21 SETTEMBRE 2020 IN ASSEMBLEA
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata
È costituita ai sensi del Codice civile e del D. Lgs n.117 del 3 luglio 2017 l’Associazione di Promozione Sociale (acronimo APS) denominata ”Associazione culturale LiberMente APS”, in seguito indicata con il termine “Associazione”.
L’Associazione ha durata illimitata e ha sede legale nel Comune di Palmanova.
L’Organo di Amministrazione ha facoltà di indicare l’indirizzo della sede e di trasferirla nell’ambito del comune.
L’Associazione è un ente non riconosciuto (art. 35 c.1 del CTS).
Articolo 2 – Finalità
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
– lettera f (art. 5 del D. Lgs. 117/2017) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
– lettera i (art. 5 del D. Lgs. 117/2017) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di rilevante interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
In particolare l’Associazione ha come obiettivo:
– la promozione della pratica della lettura e dell’ascolto, come momento di riflessione e scambio di opinioni, della cultura, della musica e dell’arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
– la promozione di attività che consentano ai propri associati di sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e in genere la promozione di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi.
l’Associazione può esercitare a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale
Articolo 3 – Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche, senza alcuna forma di discriminazione, gli Enti e le Associazioni culturali che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarli. In ogni caso, il numero degli enti associati non è superiore al cinquanta per cento del numero di associazioni di promozione sociale.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
Articolo 5 – Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 6 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea,
- l’Organo di Amministrazione,
- il Presidente.
L’Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle medesime.
Articolo 7 – Assemblea
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati negli ETS con meno di 500 associati, sino a un Massimo di 5 negli ETS con più di 500 associati: si applicano I commi quarto e quinto dell’art. 2372 del C.C. in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revocai componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favore-vole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Articolo 8 – Organo di Amministrazione
L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– nominare il segretario dell’Associazione
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e tredici, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscri-
zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 10 – Segretario
Il segretario si occupa di:
- redigere il verbale delle riunioni dell’Organo di Amministrazione;
- riscuotere le quote associative;
- tenere e aggiornare il libro degli associati;
- svolgere gli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari dell’Associazione.
Articolo 11 – Organo di Controllo
È prevista la nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico,nelle situazioni indicate all’art. 30 del D.Lgs 117/17.
Articolo 12 – Revisore Legale dei Conti
È prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale per i casi indicati dall’art. 31 del D.Lgs. 117/17.
Articolo 13 – Libri
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione presso il centro sociale di Ctr. Garzoni 23/25 di Palmanova, previ accordi con la segretaria dell’Associazione.
Articolo 14 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 15 – Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ammi-
nistratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 16 – Risorse economiche
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 17 – Bilancio di esercizio
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Re-
gistro unico nazionale del terzo settore.
Articolo 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Articolo 19 – Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
La segretaria La presidente
LAURA ROMANO DANIELA GALEAZZI