NUOVO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERMENTE

Il 23 marzo 2015, i soci di LIBERMENTE, riuniti in assemblea straordinaria, hanno approvato il nuovo statuto, che recepisce le modifiche necessarie per far parte del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato nel settore culturale.
Qui di seguito si riporta integralmente il nuovo statuto.

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata LIBERMENTE, in seguito indicata con il termine “Associazione”.

Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede nel comune di Palmanova.
Il Consiglio direttivo ha facoltà di indicare l’indirizzo della sede e di trasferirla nell’ambito del comune.

Articolo 3 – Scopi
L’Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette e si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
– la promozione della pratica della lettura e dell’ascolto, come momento di riflessione e scambio di opinioni, della cultura, della musica e dell’arte senza nessun confine di carattere e di gusto;
– la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, seminari, convegni, premi letterari, mostre, progetti educativi scolastici ed extrascolastici, pubblicazioni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l’Associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
– la promozione di attività che consentano ai propri associati di sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e in genere la promozione di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere, anche attraverso la costituzione interna di gruppi;
– qualificare la città di Palmanova, assieme al suo territorio, affinché la fortezza possa assumere il ruolo di “città della lettura”.

Articolo 4 – Finanziamenti delle attività
I proventi con i quali l’Associazione provvede alla propria attività sono :
– versamenti dei soci;
– contributi di enti pubblici e privati;
– proventi di iniziative stabili od occasionali consentite dalle leggi.
– erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettati dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente il quale compie i relativi atti giuridici.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori.
L’Associazione intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle medesime.

Articolo 6 – Socio
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, gli Enti e le Associazioni culturali che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
L’ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente , ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale, deliberata annualmente dal consiglio direttivo. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato, in tal caso l’interessato può proporre appello all’ Assemblea dei soci.
La qualifica di socio dà diritto :
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
• a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
• ad essere liberamente eletto alle cariche sociali.
Ogni socio , che abbia raggiunto la maggiore età, ha diritto ad un voto singolo, qualunque sia il valore della quota posseduta, ai sensi dell’articolo 2532 del Codice Civile. È prevista la possibilità di delega ad altri associati aventi diritto di voto a mezzo di delega scritta; ciascun associato può essere portatore di due deleghe.
I soci sono tenuti :
• all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento del contributo associativo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 – Assemblea dei soci
È l’organo sovrano dell’Associazione. La sua convocazione viene effettuata su richiesta del Presidente o di un terzo dei soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. L’Assemblea straordinaria invece è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà. L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei soci votanti.
Ogni anno, entro febbraio, va tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci. All’Assemblea ordinaria compete in particolare:
• la discussione e l’approvazione del rendiconto delle attività dell’anno trascorso;
• l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo di spesa per l’anno in corso;
• l’approvazione delle attività programmate da svolgere nell’anno in corso;
• l’elezione del Presidente;
• l’elezione del Consiglio direttivo;
• l’elezione del Collegio dei revisori dei conti.
Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota annuale relativo all’anno precedente a quello in cui vengono convocate le assemblee.
La comunicazione della convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo e con contestuale avviso almeno venti giorni prima della riunione; la convocazione deve contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Le votazioni avvengono di regola nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

Articolo 8 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti davanti a terzi ed in giudizio. Convoca le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. Assicura pronta ed efficace esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. Nomina, all’interno del Consiglio direttivo, un vice presidente che lo sostituisce nella rappresentanza della società in caso di assenza o impedimento. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci. La carica di Presidente è un impegno di carattere volontaristico e non comporta alcuna retribuzione. È competenza del Presidente dirigere l’attività dell’Associazione ed in particolare:
• redigere e far approvare annualmente i bilanci consuntivo e preventivo secondo le disposizioni statutarie;
• preparare il rendiconto morale delle attività svolte;
• predisporre il preventivo delle attività future;
• coordinare l’attività svolta per il regolare funzionamento dell’Associazione;
• adottare i provvedimenti a carattere d’urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.
Il Presidente può delegare singole competenze ai consiglieri. Il Presidente dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile.

Articolo 9 – Consiglio direttivo
È composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici soci. È eletto dall’Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni; i singoli consiglieri possono essere rieletti più volte. La carica di consigliere è gratuita. L’attività dei consiglieri è quella di coadiuvare il Presidente nella gestione della società. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, il quale presenta alle riunioni un suo ordine del giorno che dovrà essere discusso e approvato. Le approvazioni si hanno a maggioranza dei presenti. I consiglieri possono proporre punti all’ordine del giorno, se ne ottengono l’iscrizione attraverso la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti. Tra l’altro il Consiglio direttivo:
• stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci;
• formula il programma dettagliato delle attività da realizzare;
• nomina il segretario dell’Associazione.

Articolo 10 – Segretario
Il segretario si occupa di:
• redigere il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo;
• riscuotere le quote associative;
• tenere e aggiornare il libro degli associati;
• svolgere gli adempimenti amministrativi, contabili e finanziari dell’Associazione.

Articolo 11 – Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci; dura in carica tre anni, rinnovabili ed elegge nel suo seno un presidente. Il Collegio dei revisori attua il controllo amministrativo e può agire di propria iniziativa ed accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli. È compito del Collegio dei revisori di collaborare con il Presidente in occasione della stesura del bilancio consuntivo annuale, che dovrà essere approvato e controfirmato dai membri del collegio.

Articolo 12 – Esercizio economico-finanziario
L’esercizio economico-finanziario coincide con l’anno solare

Articolo 13 – Bilancio consuntivo e preventivo
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale , a disposizione dei soci, almeno 30 giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli.
Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.

Articolo 14 – Scioglimento della società
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione. Essa nominerà uno o più liquidatori , scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Rinvio alla legge
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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